Statuto

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

 

  1. E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “CLUB ZYP – OdV”, associazione non riconosciuta, in via degli Apiari, n.3, in Trieste, nelle more dell’attuazione dell’art. 11 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
  2. L’associazione è costituita tempo indeterminato.
  3. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

 

Art. 2

Statuto

 

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Art. 3

Carattere associativo

 

  1. L’Associazione “CLUB ZYP – OdV” è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
  2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
  3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
  4. L’associazione si ispira ai principi del D. Legs 117/17 Codice del Terzo Settore e sue modifiche e integrazioni.

 

Art. 4

Finalità

 

  1. L’Associazione “CLUB ZYP – OdV” non ha scopo di lucro.
  2. L’Associazione “CLUB ZYP – OdV” persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L’Associazione “CLUB ZYP – OdV” persegue attività tutte riconducibili alle seguenti Attività di Interesse Generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/17 Codice del Terzo Settore: c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche eo ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 dell legge 8 marzo 2000, n. 244.

Ed in particolare:

  1. facilitare la partecipazione ed il protagonismo dei soggetti, in particolar modo giovani, che vivono in situazioni di rischio esistenziale, sociale ambientale;
  2. formare dei gruppi di autoaiuto (self help) in collaborazione con altre associazioni e personale qualificato;
  3. promozione ed incremento di un volontariato che si proponga di offrire a persone meritevoli di aiuto e sostegno, specifiche capacità ed abilità professionali e non professionali secondo criteri di solidarietà umana e civile;
  4. privilegiare la centralità nelle iniziative culturali, sociali, ricreative e di lavoro di coloro che nel loro disagio hanno dovuto ricorrere alle istituzioni pubbliche;
  5. realizzare ricerche sull’habitat sociale, sul rapporto tra soggetto ed ambiente, sul perché del disagio esistenziale. A partire da queste ricerche sull’identificazione del territorio portate avanti in prima persona dai “giovani a rischio”;
  6. sviluppare iniziative per la valorizzazione delle diversità dei soggetti verso l’uguaglianza dei diritti;
  7. attivare le iniziative che, valorizzando l’identità del singolo ospite – utente delle strutture intermedie – ne perseguono il processo di autonomia ed emancipazione, per il pieno raggiungimento del benessere psico-fisico;
  8. diffondere una cultura che si opponga a istanze emarginanti ed escludenti; lesive della salute psichica del cittadino, promuovendo conferenze, mostre, pubblicazioni, convegni e seminari di studio e ricercare la più ampia convergenza delle istituzioni politiche, culturali, scientifiche, economiche, sociali e sindacali, per la comune individuazione e superamento dei fattori ambientali, sociali, culturali e psicologici causa di sofferenza ed emarginazione.

 

  1. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del G. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i consueti obblighi in capo all’Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti dibilancio. 

 

 

Titolo II

Risorse ed attività economiche

 

Art. 5

Patrimonio

 

  1. Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Il patrimonio è formato:
  • dalle entrate che sono costituite come segue:
  • dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
  • da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
  • da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il legale rappresentante o chi ne fa le veci a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
  • da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
  • dai  beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
  1. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
  2. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

 

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

  1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.
  2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

 

Art. 7

Divieto distribuzione degli utili.

  1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

 

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

 

  1. L’Associazione “CLUB ZYP” risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
  2. In riferimento all’art. 18 del Codice del Terzo Settore (CTS) tutti i volontari sono assicurati a prescidere dalla loro condizione di associati o meno.
  3. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
  4. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

 

Art. 9 Soci

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all’associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo;

2. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del C.D. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile;

3. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:

            – dimissioni volontarie;

            – morte;

           – indegnità deliberata dal comitato. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. A nessun titolo è prevista la trasmissibilità della quota associativa;

4. l’attività dei soci volontari deve essere libera e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l’espletamento degli incarichi affidati;

5. l’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;

6. in base alle disposizioni del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato;

7. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa;

8. è prevista l’ammissione come soci di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS;

9. Il numero degli associati non può essere inferiore a quello stabilito dalla Legge.

 

 

Volontari

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontario, nonché per la sua responsabilità civile verso i terzi. 

 

 

Art. 10

Diritti degli associati

 

  1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
  2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
  3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
  4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea.
  5. Gli associati hanno il diritto di esaminare documenti associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’associazione, previa istanza scritta, del libro soci, libro dei volontari, libro delle delibere dell’Assemblea dei Soci, libro delle delibere del Consiglio Direttivo, libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

 

Art. 11

Doveri degli associati

 

  1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
  2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate.
  3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
  4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
  5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale e a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
  6. Il contributo associativo è intrasmissibile.
  7. Nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità, l’esercizio del diritto di voto e di partecipazione in assemblea, in caso di minore età, si ritiene atribuito ex legge, ai sensi dell’art. 320 del C.C., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. I minori hanno la possibilità di associarsi e, di conseguenza, di esercitare tutti i diritti derivanti dallo status di socio.

 

Art. 12

Recesso ed esclusione

 

  1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
  2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta.
  3. L’associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
  4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

5 A nessun titolo è prevista la trasmissibilità della quota associativa dei soci.

 

Titolo IV

Organi dell’Associazione

 

Art. 13

Organi sociali

 

  • Sono organi dell’associazione: l’assemblea, il consiglio direttivo, il presidente e l’organo di controllo-collegio arbitrale. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborse delle spese effettivamente sostenute, e documentale per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezzione dei componenti dell’Organo di Controllo-Collegio Arbitrale).

 

Art. 14

Composizione dell’assemblea

  1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica.
  2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.
  3. All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. In alternativa il socio può delegare al voto un solo altro componente dell’assemblea.
  4. Ogni socio può rappresentare in assemblea non più di un altro socio tramite esibizione di delega scritta sottoscritta dal socio delegante.
  5. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

 

Competenze Assemblea

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  1. Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  2. Approva il bilancio di esercizio;
  3. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  4. Ai sensi dell’art. 24.4 del Codice del Terzo Settore sono previste modalità d’intervento e di espressione di voto anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
  6. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  8. Delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

 

Art. 15

Convocazione dell’assemblea

  1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
  2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da affiggere nella sede legale o amministrativa dell’associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
  3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
  4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
  5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere affissa almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

 

Art. 16

Validità dell’assemblea

  1. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell’assemblea

  1. L’assemblea, sia l’ordinaria che la straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di due terzi dei voti dell’assemblea validamente costituita.
  2. Le votazioni sono palesi, e vengono espresse per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti le persone o le qualità delle persone. Su decisione del presidente, e per argomenti di particolare importanza, le votazioni possono essere effettuate per scrutinio segreto.
  3. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno.
  4. 4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

 

Art. 18

Verbalizzazione dell’assemblea

  1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
  2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

 

Art. 19

Compiti dell’assemblea

  1. All’assemblea spettano i seguenti compiti:

            in sede ordinaria:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
  • eleggere i membri del consiglio direttivo;
  • fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
  • deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
  • deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

  • deliberare sullo scioglimento dall’associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

 

Art. 20

Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall’assemblea degli associati;
  2. tutti gli amministratori della OdV sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate);
  3. in caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’assemblea.
  4. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
  5. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
  6. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
  7. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell’associazione, il vicepresidente, ed il segretario;
  8. il Potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere nonsono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 21

Durata e funzioni

 

  1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’assemblea.
  2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
  3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Il consiglio direttivo:
  • svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  • predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione;
  • sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  • delibera l’ammissione dei nuovi soci;
  • delibera sull’espulsione dei soci;
  • provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
  1. Nell’esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

 

Art. 22

Il Presidente

  1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
  2. Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
  3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
  4. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell’associazione.
  5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

 

Art. 23

Il Segretario

  1. L’associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  2. cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;
  3. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
  4. è responsabile della corrispondenza dell’associazione;
  5. provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione;
  6. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
  7. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere).

 

Titolo V

Il bilancio

 

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

 

  1. L’Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall’Art. 13 c.1-2 e dall’Art. 14 c.1 del D. Legs 117/2017 e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’organo di amministrazione /Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

Titolo VI

Norme finali e transitorie

 

Art. 26

Regolamento interno

 

  1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall’assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

 

Art. 27

Organo di Controllo – Colleggio Arbitrale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c.2 del D. Lgs 117/17, l’Assemblea procede alla nomina di un rgano di controllo – collegio arbitrale, anche monocratico;
  2. qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina;
  3. la determinazione avrà effetto d’accordo direttamente raggiunto tra le parti.

 

Art. 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

 

  1. L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. XX del C.C.:
  2. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  3. per le altre cause di cui all’art. XX del C.C..
  4. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni del volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

Art. 29

Revisore legale dei conti

 

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. 317/17, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

 

Art. 29

Rinvio

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.